Le dimissioni del minore, sono concordate con i Servizi sociali invianti e possono avvenire per le seguenti casistiche:
- il progetto si è concluso per il raggiungimento degli obiettivi e dell'autonomia;
- il minore ha raggiunto la maggiore età, al seguito della quale si decide per il suo rientro a casa o per la destinazione ad altra struttura, salvo decreto di proseguimento amministrativo;
- si ritiene concluso il progetto per il mancato raggiungimento degli obiettivi;
- il minore presenta ripetuti e persistenti episodi di auto od etero aggressività che inficiano l'adattamento all'ambiente comunitario e mettono a rischio l'incolumità degli ospiti;
- il minore mette in atto ripetute fughe;
- il minore viene dimesso per rientrare in famiglia o trasferito in altra struttura;
- il minore viene dimesso per affidamento familiare o eterofamiliare consensuale o giudiziario;